La tanto attesa sanatoria edilizia prende forma e ci sono i primi ostacoli che non rendono possibile il rilasciato del permesso.
Uno dei punti fermi della sanatoria è l’accertamento della conformità (legge 380 dell’anno 2001, articolo 36 – Testo Unico Edilizia
La nuova normativa edilizia (Salva casa) prevede che il titolo in sanatoria può essere richiesto per sanare interventi abusivi, anche se sono stati realizzati senza titolo, però risultino conformi alla disciplina edilizia e urbanistica.
Pertanto l’accertamento della “doppia conformità” si rende necessario e non può essere rilasciato in presenza di difformità e abusi che sono vietati dalla normativa del Comune di appartenenza.
A chiarire tale aspetto è intervenuto il Consiglio di Stato con una recente sentenza, la numero 7860 del 30 settembre 2024. Il caso in esame riguardava il recupero del sottotetto, e pertanto rientrava nella ristrutturazione edilizia del Testo Unico Edilizia all’articolo 3, comma 1, lettera d). Gli interventi di ristrutturazione sono stati eseguiti nella zona A del Comune ed erano stati vietati dal PUC comunale.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, riportava che non era possibile l’accesso ai sottotetti con scala, se esistenti e privi delle caratteristiche dimensionali di residenzialità, l’accesso doveva essere esclusivamente con botola.
Le opere effettuate, invece, riportavano una modifica dell’uso del sottotetto, con taglio del solaio e l’installazione di una scala che collegava l’appartamento sottostante. In effetti, i lavori di ristrutturazione eseguiti, hanno modificato la destinazione d’uso del sottotetto. Il sopralluogo della autorità hanno rilevato che il sottotetto era rifinito e arredato per uso residenziale, inoltre, erano state aperte due finestre nel locale sottotetto.
L’istanza in sanatoria, non comprendeva l’aperture delle due finestre e il cambio d’uso a residenziale, tali interventi sarebbero stati inclusi nella verifica della doppia conformità.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato, rigetta il ricorso in quanto il taglio del solaio, la realizzazione della scala e il cambio di destinazione d’uso, aveva lo scopo di adibire il sottotetto a uso residenziale. Ma l’immobile situato nella zona A del territorio comunale, prevedeva espressamente il divieto. Pertanto, il permesso in sanatoria non può essere rilasciato, e il Consiglio di Stato rigetta il ricorso.
In conclusione, la sanatoria edilizia è un grande vantaggio per i proprietari di immobili che vogliono mettersi in regola, considerando anche immobili ereditati con abusi edilizi. Con la sanatoria è tutto più semplice, ma bisogna rispettare il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di appartenenza e la zona in cui è situato l’immobile. Altrimenti si rischia, come nel caso esaminato, di non ottenere il permesso in sanatoria.
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