Caserta. La Settima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presidente Michelangelo Maria Liguori, nella sentenza 622/2023, rigetta il ricorso presentato dalla società Iliad S.p.A. contro i provvedimenti del Comune di Caserta relativi all’installazione di antenna per telefonia mobile in Caserta alla via Giorgio La Pira, alle spalle del nosocomio casertano.
Il Comune di Caserta con 2 atti a firma dell’ing. Vitelli, nel gennaio 2023 annullava con Determina n° 25 – “in autotutela il provvedimento silente creatosi sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare“; successivamente, il 21 aprile 2023 emetteva “Ordinanza di demolizione“, intimando “a ILIAD S.p.a., al procuratore speciale di Iliad sig. Pasquale Bove; all’ing. Vincenzo Palmentieri in qualità di professionista incaricato e alla proprietaria del suolo, sig.ra Lucia Natale“, la “rimozione entro 90 giorni” dalla notifica della PEC (061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0051008.21-04-2023.h.17:39) della suddetta antenna.
Le “ragioni” del Comune di Caserta facevano ampio affidamento sul fatto che il Consiglio Comunale, con una delibera del 13 aprile 2021, approvava una variante urbanistica che prevedeva che nell’area venissero costruiti edifici destinati all’ampliamento dell’AORN Caserta, nonché la riqualificazione e la gestione di un parcheggio pubblico realizzato dal Comune.
Nel settembre scorso, Iliad, comunque ricorreva presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ricorso che come anticipato è stato respinto. Difatti il Collegio giudicante del TAR Campania “…. ritiene che la disposizione del Regolamento comunale impugnata resista alle censure di parte ricorrente. Vi si prevede, infatti, un «criterio di localizzazione» riguardante fattispecie meritevoli di protezione specifiche (ospedali e scuole) e omogenee (fasce più vulnerabili della popolazione), e non la (illegittima) introduzione di un limite di distanza per la localizzazione degli impianti generalizzato ed eterogeneo (e.g. da qualsiasi edificio destinato alla permanenza delle persone), sostanzialmente ostativo alla diffusione della rete di telecomunicazione in tutto il territorio comunale“.
“L’infondatezza del ricorso – si legge nella sentenza del TAR – determina, altresì, l’insussistenza della illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione prot. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0051008.21-04-2023, impugnata con motivi aggiunti. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti deve — in conclusione — essere respinto“.
“Questa sentenza del Tar Campania – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – ha un significato molto importante: è la prima volta, infatti, che un Comune vince una causa di questo tipo. La giustizia amministrativa ha riconosciuto in pieno la legittimità di quanto prescritto dal Regolamento Comunale in materia di installazione di impianti di questo genere in prossimità di ospedali o strutture che devono godere di protezioni specifiche. Va ricordato, infatti, che nell’area dove Iliad intendeva installare un’antenna sorgerà un edificio a tre piani che ospiterà strutture di cura di grande rilievo, dove si effettueranno terapie delicate per pazienti molto fragili. È una vittoria importante non solo per il Comune ma per l’intera comunità“.
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